PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

 

PREMESSE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, (di seguito chiamato il “Decreto”), ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato; in particolare, descrive e disciplina gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire al fine di gestire le segnalazioni.

Valutato che tali attività necessariamente comportano la raccolta e il trattamento di dati personali, trova piena e rilevante applicazione la normativa in materia, il Regolamento UE 2016/679.

In particolare, la normativa di riferimento nazionale ed internazionale è la seguente:

• Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023

• Direttiva (UE) 2019/1937

• Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

• Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

• Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

 

FINALITÀ e AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura relativa al sistema di segnalazioni (di seguito chiamata la “Procedura”) ha lo scopo di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato dalla Titolare, fornendo precise ed opportune indicazioni per l’effettuazione di una segnalazione e delineandone, poi, il processo di gestione e la sua definizione.

In particolare, il presente documento:

• definisce l’ambito di applicazione del sistema di segnalazione;

• identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;

• circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;

• identifica i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni, illustrando sia i canali interni che esterni disponibili;

• definisce il processo di gestione delle segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative;

• garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante e del segnalato (ferme restando le regole sulle indagini od i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede).

 

DEFINIZIONI

• Whistleblowing: la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 oppure di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di un’amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato;

• Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni, in particolare la piattaforma in SaaS fornita da Isweb;

• Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dalle normative nazionali e comunitarie, dalle procedure aziendali e dai contratti:

• Segnalazione anonima: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

• Segnalazione aperta: quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

• Segnalazione riservata: quando l’identità del segnalante non è esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.

• Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio al segnalato, come segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

• Soggetti segnalanti: i soggetti che si relazionano con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

• Soggetti segnalati: i soggetti indicati nella segnalazione quali coloro i quali abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dalle normative nazionali e comunitarie, dalle procedure aziendali e dai contratti.

• Soggetti Terzi: controparti contrattuali, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, etc.) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito delle attività a rischio.

 

RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente procedura, parte integrante dell’organizzazione aziendale, è approvata dal CdA.

Il Gestore delle Segnalazioni ha il compito, con l’ausilio eventualmente delle altre funzioni aziendali ritenute necessarie, di aggiornarla ed integrarla.

 

COSA SI PUO’ SEGNALARE? (Ambito oggettivo)

Possono essere presentate segnalazioni di violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’integrità della Titolare e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

La Segnalazione ha come oggetto le violazioni:

– commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;

– non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circonstanziati sospetti;

– condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

Nello specifico, rilevano la commissione o la tentata commissione di:

• condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231, se presente;

• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all’Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (quali le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione Europea);

• atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

Sono escluse:

– le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, anche inerenti ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;

– le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;

– le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano, indicate nella parte II dell’Allegato al Decreto, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell’ambiente).

 

Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

• promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l’esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);

• manomissione di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;

• promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi di non modico valore, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti;

• accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti.

 

CHI PUO’ SEGNALARE? (Ambito soggettivo)

Il soggetto che, nel rapporto con la società, abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate ha la possibilità di effettuare una segnalazione.

Dal momento in cui la segnalazione viene inviata, tale soggetto diventa “il soggetto segnalante” e ad esso si applicano le tutele previste dalla normativa in rilievo.

 

COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Come richiesto dalla normativa, ed al fine di agevolare la presentazione delle segnalazioni, la Titolare ha attivato dei canali interni.

Vengono indicati anche i canali esterni cui il segnalante, alle condizioni di seguito elencate, potrà rivolgersi.

• CANALI ATTIVI

• INTERNI

Per le segnalazioni gestite internamente all’organizzazione aziendale, il soggetto segnalante, può utilizzare i canali descritti appena qui di seguito e decidere se agire in modo anonimo o meno.

Si ricorda che in caso di segnalazione anonima devono essere utilizzati esclusivamente la piattaforma dedicata raggiungibile dal sito aziendale (selezionando la casella “segnalazione anonima”).

In generale le segnalazioni possono essere inviate utilizzando i canali:

• La modalità scritta

• la modalità orale.

In entrambi i casi si utilizza la piattaforma adottata e raggiungibile dai siti istituzionali di ogni società.

La procedura da seguire per l’inserimento corretto delle informazioni necessarie è guidata.

Si ricorda che il servizio del portale online è erogato da un fornitore di servizi specializzato e che può garantire:

• il rispetto dei principi di protezione dei dati personali e la massima riservatezza,

• accessi specificamente autorizzati;

• disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’accesso alla Piattaforma può avvenire tramite il seguente indirizzo di accesso:

https://riellointernational.wbisweb.it.

In fase di invio della segnalazione, la Piattaforma fornisce a video al segnalante il codice di protocollo che gli consente di richiamare successivamente la segnalazione presentata, verificarne lo stato, ottenere informazioni sull’esito e comunicare con il Gestore delle Segnalazioni.

 

a.2) La segnalazione può essere effettuata tramite apposito sistema di messaggistica vocale integrato nella piattaforma che prevede, tra le misure a tutela della riservatezza, il camuffamento della voce.

La segnalazione è documentata mediante registrazione.

 

a.3) Al segnalante è data la possibilità di richiedere un incontro diretto con il gestore. Anche in tal caso la segnalazione è documentata a cura del gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione ed all’ascolto oppure mediante verbale. Il documento formato verrà inserito digitalmente nella piattaforma.

 

In ogni caso, è importante che le segnalazioni siano circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardino fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala e così contengano i seguenti elementi essenziali:

– una chiara descrizione della violazione oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti;

– qualsiasi elemento utile (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un’agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Inoltre, il segnalante potrà fornire altri elementi, quali:

– le proprie generalità;

– eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza della violazione;

– ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

 

• CANALI ESTERNI

Il segnalante potrà effettuare una segnalazione c.d. esterna nei casi in cui:

– non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;

– il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto;

– la segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;

– il segnalante ha fondati motivi -sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti- di ritenere che, se effettuasse una segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

– quando il segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti – di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Questa segnalazione può essere svolta attraverso uno dei canali messi a disposizione dall’ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si indica il link alle procedure di segnalazione di ANAC:

Whistleblowing – Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 (anticorruzione.it)

 

CHI GESTIRA’ LA SEGNALAZIONE

Il soggetto preposto alla ricezione ed all’analisi delle segnalazioni è GRIG S.p.A. nelle figure del Responsabile Risorse Umane come Gestore delle segnalazioni e del Responsabile Amministrativo come custode delle identità.

Tali soggetti hanno ricevuto adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

 

I compiti affidati al Gestore delle Segnalazioni possono essere qui così elencati:

• dare diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;

• adottare misure per verificare la completezza e fondatezza delle informazioni;

• mantenere rapporti informativi con il segnalante, richiedendo -ove necessario- integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti e mantenendolo aggiornato sull’andamento e definizione della segnalazione;

• interfacciarsi e/o collaborare con altre funzioni e figure aziendali e con i consulenti esterni autorizzati per lo svolgimento ottimale delle fasi di indagini ed accertamento.

 

L’ITER DELLA SEGNALAZIONE

Viene di seguito delineato il processo di gestione delle segnalazioni, composto dalle fasi di:

• ricezione e registrazione;

• valutazione preliminare e classificazione;

• verifiche e indagini;

• riscontro della segnalazione;

• reporting e conservazione.

Ricezione e registrazione della segnalazione

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i canali Interni, il gestore delle segnalazioni invierà al segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa.

All’atto della ricezione di una segnalazione, qualora questa non venga trasmessa attraverso la piattaforma, il gestore della segnalazione provvederà a riportare la segnalazione in piattaforma ed a distruggere il documento cartaceo.

Classificazione della segnalazione

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore delle Segnalazioni provvede a classificare la Segnalazione in:

non rilevante: non riconducibile a violazioni ammissibili di cui alla presente procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei soggetti segnalanti.

non trattabile: a conclusione della fase di esame e/o a seguito dell’eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non è stato possibile raccogliere sufficienti informazioni al fine di potere procedere con ulteriori indagini;

rilevante e trattabile: si conferma sufficientemente circostanziata e attinente al perimetro della presente procedura.

In tal ultimo caso, il gestore della segnalazione dà avvio alla fase di verifica e indagine.

Verifiche e indagini interne

Laddove la segnalazione ricevuta sia stata classificata come “rilevante e trattabile”, il gestore procede alle verifiche e indagini interne.

Nell’ambito dell’attività istruttoria, il gestore delle segnalazioni può avvalersi del supporto di strutture/funzioni aziendali adeguatamente qualificate e/o di consulenti esterni.

Riscontro alla Segnalazione (esiti)

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, il gestore provvede a dare riscontro al segnalante mediante piattaforma o altro mezzo idoneo.

Il riscontro contiene l’esito dell’attività istruttoria e le decisioni motivate conseguenti adottate dal gestore e che possono essere:

• L’ARCHIVIAZIONE

Questa decisione è presa se la segnalazione:

• non è rilevante; si riferisce a fatti di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito;

• è stata effettuata in mala fede ovvero l’attività istruttoria ne ha provato l’infondatezza.

• LA RICHIESTA DI VALUTAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI SOCIETARI AI FINI DISCIPLINARI-SANZIONATORI

Se dalle indagini emergono profili di responsabilità in ambito giuslavoristico disciplinare rivolti al segnalato, l’organo interno competente adotterà le sanzioni previste dalla legge e proporzionate all’accaduto.

• LA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI PUBBLICI COMPETENTI ESTERNI

Nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto fattispecie rilevanti dal punto di vista penalistico, l’organo competente aziendale si rivolgerà all’autorità pubblica.

 

SCHEMA RIASSUNTIVO

La gestione della segnalazione si articola nelle seguenti attività:

 

ATTIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI
RICEZIONE, REGISTRAZIONE, PRIMO RISCONTRO Piattaforma, Gestore
CLASSIFICAZIONE Gestore
VERIFICHE E INDAGINI Gestore, funzioni aziendali ritenute interessate, consulenti esterni
RISCONTRO (esito) Gestore
REPORTING Piattaforma, gestore
ARCHIVIAZIONE Piattaforma

 

 

REPORTING E CONSERVAZIONE

Gli esiti delle valutazioni di tutte le segnalazioni ricevute vengono raccolte in una reportistica ad hoc contenente l’esito delle indagini eventualmente svolte e le valutazioni effettuate rispetto alle segnalazioni rivelatesi fondate.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento di ognuna e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, o dalla conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del segnalato o del segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione, espressamente normati.

I documenti in formato elettronico sono conservati all’interno della piattaforma oppure all’interno di una directory dedicata al whistleblowing accessibile esclusivamente ai gestori della segnalazione.

Gli eventuali documenti cartacei, formatisi per necessità di gestione ottimale della segnalazione, sono archiviati nell’ufficio del Gestore della segnalazione in armadi chiusi a chiave ed il cui accesso è consentito solo agli incaricati formalmente autorizzati.

 

TUTELE PER I SOGGETTI COINVOLTI

• Per il segnalante

La società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

È compito del gestore delle segnalazioni garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone il gestore a responsabilità.

In particolare, la società garantisce che l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

– la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in “mala fede”) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;

– la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.);

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora ai fini della gestione della contestazione e per la difesa dell’incolpato sia necessario conoscere l’identità del segnalante, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare. È inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell’identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Si informa poi che non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione. In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche civile o amministrativa. In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

 

• Per il segnalato

In conformità con la normativa vigente, la società ha adottato le stesse forme di tutela dei dati personali del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l’obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell’Autorità giudiziaria, ecc.).

L’identità del Segnalato e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del segnalante.

 

PRIVACY E RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato, del contenuto della Segnalazione e della documentazione trasmessa. Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l’espresso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella presente Procedura.

Inoltre, l’identità del Segnalante:

• nell’ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale;

• nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

• nell’ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare. È inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell’identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

Per le informative privacy, si fa riferimento ai documenti adottati da ogni singola azienda.

 

SANZIONI DISCIPLINARI

La Titolare, in ambito di sanzioni, conferma che la violazione e/o l’abuso della presente procedura rappresenta un illecito disciplinare e, nel rispetto della normativa vigente in ambito giuslavoristico, comprensivo del CCNL di riferimento, potrà essere perseguita con la comminazione delle proporzionate sanzioni disciplinari.

In generale, la Titolare potrà imporre sanzioni disciplinari a tutti coloro che ostacolino o tentino di ostacolare le segnalazioni, che agiscano con l’intento di impedire e ritardare le attività inerenti alla sua gestione, che violino gli obblighi di riservatezza, che attuino azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante e/o del segnalato.

In particolare, potrà disporre sanzioni:

• al segnalante; in caso di segnalazioni in malafede, fraudolente, calunniose o diffamatorie -per le quali è applicabile anche la responsabilità penale e civile-, quelle manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio della presente procedura.

• al gestore delle segnalazioni; nei casi di violazione dell’obbligo di riservatezza, ritardo od omissione nello svolgere l’attività di verifica ed istruttoria, ritardo od omissione nella definizione della segnalazione.

• al segnalato; se è accertato l’illecito conosciuto tramite la segnalazione, nei casi in cui ponga in essere azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante.